Repubblica Italiana
CODICE DELLA STRADA
TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI Art.
1 (Principi generali) 1.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le
norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale
gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del
risparmio energetico.
2.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
Art. 2 (Definizione e classificazione delle
strade) Art.
3 (Definizioni stradali e di traffico) 1.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati: 32)
LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 2.
Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico.
Art. 4 (Delimitazione del centro
abitato) 1.
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato. 2.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5 (Regolamentazione
della circolazione in generale) 1.
Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e
agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'articolo 2. 2.
In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i
relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici
dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza,
l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi. 3.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi
dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della difesa.
Art. 6 (Regolamentazione
della circolazione fuori dei centri abitati) 1.
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché
per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre,nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di
cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali
deroghe. 2.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 3.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale. 4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'articolo 5, comma 3: 6.
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. 7.
Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle
strade interne aperte all'uso pubblico è riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di
circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o
società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti
gli enti e le società interessati. 8.
Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate
necessito, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele. 9.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2.
Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è
stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di
cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con
proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve
essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura
e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza. 11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la
precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti
a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di
intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici. 12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione è commessa
dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. In questa ultima ipotesi dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro
mesi,nonché della sospensione della carta di circolazione del
veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. 13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila. 14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. 15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il
termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel
luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è
fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente è da due a sei mesi. Art.
7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati) 1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 2.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito
il parere dell'ente proprietario della strada. 4.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di
carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia
stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale. 5.
Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane. 6.
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico. 7.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie,
sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana. 8.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1,
lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le
zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e
"zona a traffico limitato", nonché per quelle
definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (*), pubblicato nella G.U.
n.97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9.
I comuni,con deliberazione della giunta,provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e
sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle
zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale perla circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà,nonché le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10.
Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali. 11.
Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni
ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12.
Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano. 13.
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto
della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 15.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore,per il quale si
protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione
stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la
violazione. ____________ (*)
Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra
i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.
765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 16 aprile 1968, è
il seguente:
Art. 8 (Circolazione nelle
piccole isole)
1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno
di cura, 2.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 9 (Competizioni sportive su
strada)
1.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'
autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata
dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per
quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell' ente proprietario della strada. 3.
Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I.. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. 4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed
è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di
gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei
Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché
di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità
per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80
km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il
collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocità superiori ai detti limiti. 5.
Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può
concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici. 6.
L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata
alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo
3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (*), e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì
la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa
vigente. 7.
Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. 8.
Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire un milione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. 9.
Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila,se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. ____________ (*)
Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile della circolazione
dei veicoli a motore e natanti) è il seguente:
Art. 10 (Veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità)
1.
E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o
massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 2.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: 3.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli: 4.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse,
entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la sicurezza del trasporto. 5.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti
l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli
potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
predette aziende.
6.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle
regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli: 7.
I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che: 8.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse pió caricato non superi le 13 t, non può
eccedere: a)
veicoli a motore isolati: 9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta
della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei
casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della
polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la
sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad
avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. 10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada
in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è
richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della
strada, con le modalità previste dal comma 17.
L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle
spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di
rafforzamento necessarie. 11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
12.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la più vicina officina. 13.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero
autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il
complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61. 14.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui
al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in
posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e
l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il
trasporto di persone. 15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed
è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dallo
articolo 93. 16.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera. 17.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi
comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della
strada. 18.
Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei
trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con
uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire quattro milioni. 19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo
eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta. 21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'articolo 54, comma 1,lettera n),è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da
chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà
il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in
un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta
di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non
percorribili ai sensi del presente articolo ä soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 23.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e
22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito
per suo conto esclusivo. 24.
Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21
e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. 25.
Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a
che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve,
quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la
violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che
il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la
sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo
e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come
sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da uno a tre
mesi. 26.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
DELLA
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo
I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche Art. 13 (Norme per la costruzione e la gestione delle strade) 1.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro
un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di
esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al
rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio
architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2.
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per
le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti. 3.
Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità
di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade
esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
5.
Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli
stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più
le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2. 6.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia,il catasto delle strade e le loro
pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto
che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle
ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i
servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale.
7.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validità temporale riferita all'anno nonché per
adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. 8.
Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza strada le,
di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati
dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli
annualmente nonché comunicarli agli organismi internazionali.
Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle
direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi
decreti. Art. 14
(Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) 1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: 2.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 3.
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. 4.
Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati
dal comune. Art. 15
(Atti vietati) 1.
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: 2.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,lettere a),b) e g),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 3.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e),
f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 4.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 16
(Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati) 1.
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato: 2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati
sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 3.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che
si intersecano. 4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 17 (Fasce di
rispetto nelle curve fuori dei centri abitati) 1.
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto,
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. 2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo. 3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 4.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 18
(Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati) 1. Nei centri abitati,
per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di
rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento
in relazione alla tipologia delle strade. 2. In corrispondenza di
intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel
comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di
rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle
distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il
terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 3. In corrispondenza di
intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le
fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano. 4. Le recinzioni e le
piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani
urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o
ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. 5. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 6. La violazione delle
suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 19 (Distanze di sicurezza dalle strade) 1. La distanza dalle
strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o
depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti
che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la
regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco. 2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. 3. La violazione delle
suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 20
(Occupazione della sede stradale) 1. Sulle strade di tipo
A), B), C), e D) ä vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende
e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della
carreggiata puï essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico. 2. L'ubicazione di
chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle
fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 3. Nei centri abitati,
ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai
commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,
edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad
un massimo della metà della loro larghezza, purché in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non
possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità
delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente
alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore
del codice,possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in
deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria. 4. Chiunque occupa
abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 5. La violazione di cui
ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'
obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Art. 21
(Opere, depositi e cantieri stradali) 1. Senza preventiva
autorizzazione o concessione della competente autorità di cui
all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di
visibilità. 2. Chiunque esegue
lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o
alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il
personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. 3. Il regolamento
stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale
addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la
regolazione del traffico, nonché le modalità di
svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni. 5. La violazione delle
suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico
dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. Art. 22
(Accessi e diramazioni) 1. Senza la preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai
fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade soggette a
uso pubblico o privato. 2. Gli accessi o le
diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di
cui al presente titolo. 3. I passi carrabili
devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario. 4. Sono vietate
trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione
dell'ente proprietario della strada. 5. Il regolamento
determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1. 6. Chiunque ha ottenuto
l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere
sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne le
caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. 7. Il regolamento
indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli
accessi e delle diramazioni. 8. Il rilascio
dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi
nel rispetto delle normative vigenti in materia. 9. Nel caso di
proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi
di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonché in caso di forte densità degli
accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche
nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non
garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la
circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla
realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati,
intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le
stesse, interessando più proprietà, compor-tino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la
manutenzione delle opere stesse. 10. Il Ministro dei
lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per
ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico
interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche
tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative
che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base
dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione. 11. Chiunque apre nuovi
accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso
senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, é
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei
luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono
essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio
di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria. 12. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Art. 23
(Pubblicità sulle strade e sui veicoli) 1. Lungo le strade o in
vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno
e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne
la visibilità e l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli
utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono altresì vietati I cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la
posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. E' vietata
l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di
distrazione dell'attenzione nella guida per I conducenti degli altri
veicoli. 3. Lungo le strade,
nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a
tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi
di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli
e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di
cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di
esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte
dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario
se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da
un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e
gli altri mezzi pubblici posti lungo le sedi ferroviarie, quando
siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del
presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada. 6. Il regolamento
stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di
pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle
strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di
ordine pratico, I comuni hanno la facoltà di concedere deroghe
alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. E' vietata qualsiasi
forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se
autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile
dalle stesse. Sono consentiti I cartelli indicanti servozo o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade. 8. E' parimenti vietata
la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che
abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste da questo codice. La pubblicità fonica
sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle
forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di
pubblico interesse, I comuni possono limitarla a determinate ore e a
particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento
alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto
dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento
di esecuzione.
10. Il Ministero dei
lavori pubblici può impartire Agli enti proprietari delle
strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e di quelle attuate del regolamento, nonché disporre,
a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse. 11. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilioni
trecentocinquantamila. 12. Chiunque non
osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. 13. Dalle violazioni
suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere,
cartelli, manifesti ed ogni altro impianto e forma di pubblicità,
secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. Quando la
rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la
rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla
diffida notificata dall'ente proprietario della strada a terzo. Art. 24
(Pertinenze delle strade) 1. Le pertinenze
stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al
servizio o all'arredo funzionale di essa. 2. Le pertinenze
stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio. 3. Sono pertinenze di
esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o
ineriscono permanentemente alla sede stradale. 4. Sono pertinenze di
servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il
rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le
aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed
esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze
di servizio sono determinate,secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione, o limitino la visibilità. 5. Le pertinenze
costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati
destinate al ristoro possono apparte nere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario
in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal
regolamento. 6. Chiunque installa o
mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio
dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo 26, o li
trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni. 7. Chiunque viola le
prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 8. La violazione di cui
al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a
carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma
7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della
somma indicata nel comma 7. Art. 25
(Attraversamenti ed uso della sede stradale) 1. Non possono essere
effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con
corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di
telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e
sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di
combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle
fasce di pertinenza della strada. 2. Le concessioni sono
rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui
all'articolo 26. 3. I cassonetti per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono
essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla
circolazione. 4. Il regolamento
stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale. 5. Chiunque realizza
un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia
l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni. 6. Chiunque non osserva
le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 7. La violazione
prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme
del capo I, sezione II,del titolo VI. 8. La violazione
prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Art. 26
(Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) 1. Le autorizzazioni di
cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della
strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; l' eventuale delega è comunicata al Ministero dei
lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale. 2. Le autorizzazioni e
le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente
proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede
in conformità alle relative convenzioni. 3. Per i tratti di
strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di
centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il
rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 4. L'impianto su strade
e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di
speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio
pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono
autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano
possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di
linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi
di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa. Art. 27
(Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni) 1. Le domande dirette a
conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente
titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate
al competente ufficio dell'A.N.A.S., e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con
il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le
convenzioni di concessione non consentono al concessionario di
adottare il relativo provvedimento. 2. Le domande rivolte a
conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non
statali sono presentate all'ente proprietario della strada. 3. Le domande sono
corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del
richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 4. I provvedimenti di
concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in
ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle
opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 5. I provvedimenti di
concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono
rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le
prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse
sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può
revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza
essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 6. La durata
dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi
ä fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine
per l'ultimazione dei relativi lavori. 7. La somma dovuta per
l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può
essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità
ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la
misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla
strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal
provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava. 9. L'autorità
competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al
presente titolo puï chiedere un deposito cauzionale. 10. Chiunque
intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme,che è tenuto a presentare ad
ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati
nell'articolo 12. 11. Per la mancata
presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. 12. La violazione del
comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o
accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,la
sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 28
(Obblighi dei concessionari di determinati servizi) 1. I concessionari di
ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di
linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di
servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e
quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno
l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento
sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga. 2. Qualora per
comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione
dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti
dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento
dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i
termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono
previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il
gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a
corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni. Art. 29
(Piantagioni e siepi) 1. I proprietari
confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto
di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano
stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a
rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. 4. Alla violazione
delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a
sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 30
(Fabbricati, muri e opere di sostegno) 1. I fabbricati ed i
muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere
conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica
e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 2. Salvi i
provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può
ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso
proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il
proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere
le opere necessarie. 3. In caso di
inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai
sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al
consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 4. La costruzione e la
riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade,
qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno
per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od
autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente
proprietario della strada. 5. La spesa si divide
in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il
riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.,
per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto
del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico. 6. La costruzione di
opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i
fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è
a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico
dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione di
eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere. 7. In caso di mancata
esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei
confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3. 8. Chiunque non osserva
le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni. Art. 31
(Manutenzione delle ripe) 1. I proprietari devono
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a
monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di
cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle
pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di
massi o di altro materiale sulla strada. 2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. 3. La violazione
suddetta importa a carico dell'autore della violazione, la sanzione
amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello
stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. Art. 32
(Condotta delle acque) 1. Coloro che hanno
diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a
provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a
corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali
danni non causati da terzi. 2. Salvo quanto è
stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare
le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e
di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la
condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le
altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o
si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare
ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali
opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche
contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione
rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la
sorveglianza dello stesso. 3. L'irrigazione dei
terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano
sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o
pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli
aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione. 4. L'ente proprietario
della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non
provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione
delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di
cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede
d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese. 5. Parimenti procede il
prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non
siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato. 6. Chiunque viola le
norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Art. 33
(Canali artificiali e manufatti sui medesimi) 1. I proprietari e gli
utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla
sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce
di pertinenza. 2. Gli oneri di
manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di
questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o
abbiano titolo o possesso in contrario. 3. I manufatti a
struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che
attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere
eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste
secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente
proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la
strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere
ricadenti in località soggette a servitù militari per
le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente. 4. La ricostruzione dei
manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra
indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed è a loro spese: a) quando occorre
spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali b) quando, a giudizio
dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di
insufficiente sicurezza. 5. E', altresì,
a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti. 6. In caso di
ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l'onere di
manutenzione dell'intero manufatto. 7. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Art. 34
(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento
delle infrastrutture stradali) 1. I mezzi d'opera di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai
fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante
l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari
alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa
e per la stessa durata. 2. Per la circolazione
sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle
concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di
usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e
deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte
controllate manualmente. 3. I proventi
dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato. 4. Il regolamento
determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. 5. Se il mezzo d'opera
circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo della
legge 24 gennaio 1978, n.27, e successive modificazioni, a carico del
proprietario. (Modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto
dall'art. 5, quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53, è il seguente: Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei
pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico
del proprietario del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci
per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo
cui il pagamento si riferisce. La sopratassa è elevata al
venti per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo
mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il
versamento sia effettuato successivamente la sopratassa è pari
all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le
predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi non
corrisposta. L'importo delle sopratasse non può essere
inferiore a lire cinquemila. Capo
II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale Art. 35
(Competenze) 1. Il Ministero dei
lavori pubblici è competente ad impartire direttive per
l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso
militare, in ordine alle quali è competente il comando
militare territoriale. Stabilisce,inoltre, i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti
dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario. 2. Il Ministro dei
lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti
le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'articolo 44. 3. L'Ispettorato
circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la
denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice,le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa. Art. 36
(Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana) 1. Ai comuni, con
popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di cui
al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche
in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.
L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le province
provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade
interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (*), che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
all'articolo 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana. 4. I piani di traffico
sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di
circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico, ed il risparmio energetico, in
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le
priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del
traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità
e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche
ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire. 5. Il piano urbano del
traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco
metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per
l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo 226,
comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della
provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al
comma 3. 6. La redazione dei
piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate dal Ministro dei lavori pubbici, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il
piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali
della programmazione economico-sociale e territoriale fissato dalla
regione ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 giugno
1990, n. 142. 7. Per il perseguimento
dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale
attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità
indicate dall'articolo 27,terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle
amministrazioni, anche statali, interessate. 8. E' istituito, presso
il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di
piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il
bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro della università e
della ricerca scientifica e tecnologica. 9. A partire dalla data
di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è
fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di
traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio
Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso. 10.I comuni e gli enti
inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal
Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione. a) pianificazione
territoriale dell'area metropolitana; b) viabilità,
traffico e trasporti; c) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo,
tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,
smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e
distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi di
area vasta nei settori della sanità, della scuola e della
formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello
metropolitano. 2. Alla città
metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui
servizi ad essi attribuiti. Art. 37
(Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale) 1. L'apposizione e la
manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel
regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti
proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei
centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle
strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade
non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari
delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le
caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente
segnaletica è di competenza del comune. 2. Gli enti di cui al
comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di
servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto
soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 3. Contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento,
al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito. Art. 38
(Segnaletica stradale) 1. La segnaletica
stradale comprende i seguenti gruppi: a) segnali verticali; b) segnali orizzontali; c) segnali luminosi; d) segnali ed
attrezzature complementari. 2. Gli utenti
della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con
le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'articolo 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'articolo 43. 3. E' ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni
in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in
contrasto con altre regole della circolazione. 4. Quanto stabilito
dalle presenti norme e dal regolamento per la segnaletica stradale
fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità
pari o superiore a 70 km/h. 5. Nel regolamento sono
stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i
mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il
significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni,
colori, materiali, rifrangenza,illuminazione), le modalità di
tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le
norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono,
inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive
didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini
del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque,
collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla
circolazione delle persone invalide. 6. La collocazione
della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente. 7. La segnaletica
stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte
degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale
ä stata collocata. 8. E' vietato apporre
su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto
dal regolamento. 9. Il regolamento
stabilisce gli spazi da riservare alla installazion
1. Ai fini
dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2.
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:A -
Autostrade;B - Strade extraurbane principali;C - Strade extraurbane
secondarie;D - Strade urbane di scorrimento;E - Strade urbane di
quartiere;F - Strade locali.
3. Le
strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime: A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o
urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale
banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali
di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie
di decelerazione e di accelerazione.
B -
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile,ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di
utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C
- STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D
- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
E - STRADA URBANA DI
QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada
urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4.
E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la
sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà
laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5. Per le esigenze di
carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie
dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni
che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente
lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade
militari", ente proprietario è considerato il comando
della regione militare territoriale.
6.
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in: A - Statali, quando: a)
costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b)
congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli
Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero
costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio
nazionale.
B - Regionali, quando
allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o
con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi
di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
regionale i capoluoghi di comune, se ciòsia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D -
Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai
fini del presente codice, le strade "vicinali" sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le
strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti
8. Il
Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi
del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli
stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le
strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'articolo 226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero
dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi ela
procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le disposizioni di cui
alla presente disciplina non modificanogli effetti del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (*),
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in
ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
____________
(*)
Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "regolamentazione delle pronunce
di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale."
1) AREA DI INTERSEZIONE:
parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3)
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai
veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra
il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI
INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di
apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è
pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8)
CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non
meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è
il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della
proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o
dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada
è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la
strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO:
insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente
pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o più file parallele, seguendo una determinata
traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della
strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia
specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia
specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata
in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia,
adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte
della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia
destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia
destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità
o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo
smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della
strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due
tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare con dizioni di limitata visibilità.
21)
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata
ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e
può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di
terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23)
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa
corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della
strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI
SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe)
che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di
strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A
RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una
all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte
della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI
TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29) ISOLA
SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE
30) ISOLA SPARTITRAFFICO:
cfr. SPARTITRAFFICO
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE:
strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così
definiti dagli accordi internazionali.
33)
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34)
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata
destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35)
PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una
linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36)
PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada
separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o
una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in
mancanza di esso.
37) PASSO
CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o più veicoli.
38)
PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei
veicoli.
39) PISTA CICLABILE:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
40)
RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41)
RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie
stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42)
RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43)
RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) RIPA: zona di
terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del
corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45)
SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in
corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza.
47)
SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli
assimilabili.
48) SENTIERO (o
MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto
del passaggio di pedoni o di animali.
49)
SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50)
STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51)
STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52)
STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.
53)
SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
54)
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli.
55) ZONA
DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via
libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56)
ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia, affinché
i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57)
ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea
lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA
RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
a) disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico;
b) stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c)
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati
usi;
d) vietare o limitare o subordinare
al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o
degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f)
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima,
ed eventualmente con altri mezzi appropriati. Le ordinanze di cui al
comma 4 sono emanate:
a) per le strade e
le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le
strade regionali, dal presidente della giunta;
c)
per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d)
per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e)
per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
Nei casi di sosta
vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila; qualora
la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e
4;
b) limitare la circolazione di tutte
o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal
Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze,
il Ministro dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c)
stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati
spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale,
ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e)
stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma
da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'articolo 185;
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto,al fine di favorire la mobilità urbana.
"Art. 2 (Zone
territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali
omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765:
A) le parti del
territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B)
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui
la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondaria delle zone e nelle quali
la densità territoriale sia superiore
ad
1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio
destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o
nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D)
le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E) le
parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui
- fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il
frazionamento della proprietà richieda insediamenti da
considerare come zone C);
F) le parti
del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale".
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e
le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le
regioni e i comuni interessati,può, con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i
veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
"Art. 3
- Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli a motore
e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in
circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazioni per la responsabilità civile ai sensi della
presente legge. L'assicuratore deve coprire la responsabilità
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle
persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai
partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati".
)
il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano
superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
) il
trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili,
prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati
grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della
massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e
comunque in numero non superiore a tre unità, purché
almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli
eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t
se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono
essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo
indivisibile.
) il cui carico indivisibile
sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di
3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
) che, pur avendo
un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno
lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in
lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
) il cui
carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
) isolati o costituenti autotreno ovvero
autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal
semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i
limiti previsti dall'articolo 61;
) isolati o costituenti
autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo
di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le
dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
nell'articolo 62;
) mezzi d'opera definiti all'articolo 54,
comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62;
) con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi.
a) di cui al comma 3, lettera d),
quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in
altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il
limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per
gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può
essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per
gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167,comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando
non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a
con dizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
a) non superino i limiti di massa
indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'articolo
61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per
detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso
articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia
verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa
totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura
di cui al l'articolo 34. Qualora non siano rispettate le condizioni
di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'
apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
1) due assi : 20 t;
2)
tre assi : 33 t;
3) quattro o più assi, con due assi
anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
1)
quattro assi: 44 t;
2) cinque o più assi: 56 t;
3)
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
TITOLO
II
a)
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta.
a) al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b)
alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso
attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nelle concessioni.
a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere,le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare
la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo
per la circolazione;
b) danneggiare,
spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c)
impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d)
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti e) far circolare bestiame, fatta
eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste
sulla conduzione degli animali;
f) gettare
o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;
i) gettare dai veicoli
in movimento qualsiasi cosa.
a)
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b) costruire,
ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare
alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni. Il regolamento,in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,comma 2,nonché
alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale
entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì,
una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma
entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
agli articoli 892 e 893 del codice civile.
Devono altresì
realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
____________
(*) Il testo dell'art. 1, terzo
comma, della legge n. 27/1978
____________
(*)
Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento
delle autonomie locali) è il seguente:"4. La regione
determina gli obiettivi della programmazione economico-sociale e
territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali".
Ä Il testo dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990 è
il seguente: "Art. 17 (Aree metropolitane). Ä 1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli
e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di
stretta integrazione e in ordine alle attività economiche, ai
servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche culturali e alle ;caratteristiche
territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione
territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le
province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide
con il territorio di una provincia si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di
nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area
metropolitana come territorio di una nuova provincia.
4. Nell'area
metropolitana la provincia si configura come autorità
metropolitana con specifica podestà statuaria ed assume la
denominazione di "città metropolitana".
5. In
attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna
può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente
articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Ä
Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 142/1990 è il
seguente:"Art. 19 (Funzioni della città metropolitana e
dei comuni).Ä 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni
e la città metropolitana le funzioni amministrative,
attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di
competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni
quando hanno percepito carattere sovracomunale o debbono, per ragioni
di economicità ed efficienza, essere svolte in forma
coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti
materie:
3. Ai comuni dell'area metropolitana
restano le funzioni non attribuite espressamente alla "città
metropolitana". Ä Il testo dell'art. 27, comma 3, della
legge n. 142/1990, più volte citata è il seguente: "3.
Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate."